
Dal 1° settembre entrano in vigore le nuove regole sull’utilizzo della Certificazione verde COVID-19, che diventa obbligatoria per viaggiare sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza come treni, aerei e navi. Rimangono esclusi dall’obbligo i bambini fino a 12 anni di età e le persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute.
Sui treni, le nuove disposizioni riguardano Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita (Frecce Trenitalia e Alta velocità di Italo). La certificazione non è invece richiesta sui treni regionali, anche se fanno servizio tra più regioni. Negli aerei, oltre che per i voli internazionali, il Green Pass è richiesto anche per le tratte nazionali, quindi su tutti i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti italiani. La verifica è a carico dei vettori aerei e dei loro delegati.
L’accesso rimane libero per il trasporto locale, quindi su metropolitane, tram, autobus urbani e regionali. Diverso il discorso per gli autobus che svolgono servizio su un percorso che collega almeno due regioni, con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, e sugli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente: in questi casi è infatti necessario essere in possesso della certificazione ed esibirla quando richiesta.
Ricordiamo che in Italia la Certificazione verde COVID-19 viene rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, nel caso di avvenuta guarigione da COVID-19 o con un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.
